Art. 6.
(Attività d'informazione a livello territoriale).

      1. Nelle materie di cui all'articolo 1, lo Stato, le regioni e gli enti locali, anche al

 

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di fuori degli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 4, sono tenuti a trasmettere reciproche informazioni sui principali aspetti delle attività di rispettiva competenza. Per le medesime finalità i sindaci e i presidenti delle province possono attivare incontri con i responsabili delle Forze di polizia statale competenti per territorio.
      2. Ai fini di cui al comma 1:

          a) il presidente della regione, il presidente della provincia e il sindaco possono richiedere alle autorità di pubblica sicurezza e alle Forze di polizia statale competenti per territorio informazioni sugli andamenti qualitativi e quantitativi dei fenomeni criminosi, nonché sull'organizzazione, sulle risorse e sui programmi di attività delle medesime Forze di polizia statale;

          b) le autorità di pubblica sicurezza possono richiedere alla regione, alla provincia e al comune competenti per territorio informazioni sulle caratteristiche degli illeciti e dei fenomeni che generano insicurezza, rilevati sul rispettivo territorio, nonché sull'organizzazione, sulle risorse e sui programmi della polizia amministrativa locale.